Home chi e dove news agenda documenti varie links

Elettrosmog

SINTESI DEL “DOSSIER INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 2005” DI LEGAMBIENTE (K. Eroe e F. Tarantini)

 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO

Il termine elettrosmog indica l’alterazione dei valori del campo elettromagnetico naturale in una determinata porzione di territorio.

L’ energia elettromagnetica generata da sorgenti naturali e artificiali si propaga sottoforma di onde che non necessitano di un mezzo conduttore (si propagano meglio nel vuoto) e interagiscono con i sistemi biologici degli esseri viventi.

Le correnti elettriche alternate oscillano e fanno assumere anche ai loro rispettivi campi elettromagnetici (CEM) degli andamenti oscillatori, caratterizzati da lunghezza d’onda e frequenza. Modulando questi parametri si possono creare segnali che permettono di comunicare anche a grandi distanze.

Proprietà fisiche dei CEM:

        lunghezza d’onda: è inversamente proporzionale alla frequenza;

        frequenza: numero di oscillazioni (cicli) che passano per un determinato punto in 1 secondo; unità di misura: Herz (Hz);

        energia: consiste in piccolissimi pacchetti detti fotoni. L’energia di un fotone è direttamente proporzionale alla frequenza.

Il CEM si misura con il campo elettrico (CE) e il campo magnetico (CM).

Il CE è definito come una regione dello spazio in cui una carica elettrica (o corpo carico elettricamente) è sottoposta ad una forza proporzionale alla carica stessa; è’ sempre presente anche quando un apparecchio elettrico collegato alla rete è spento ed è facilmente schermabile da oggetti come legno, metallo, gli edifici stessi, etc.

Il CM invece è una regione di spazio attorno ad un oggetto particolare (detto sorgente del campo) nella quale si manifestano forze su altri oggetti della stessa natura della sorgente. Si produce quando un apparecchio elettrico viene messo in funzione e in esso circola corrente. Diversamente dal CE è difficilmente schermabile e rimane invariato sia all’interno che all’esterno degli edifici.

Il modo in cui le onde elettromagnetiche influenzano i sistemi biologici è determinato in parte dall’intensità del campo ed in parte dalla quantità di energia di ogni fotone.

L’inquinamento elettromagnetico di origine antropica è causato dalle radiazioni non ionizzanti, che hanno frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz. Questo intervallo si chiama “spettro delle radiazioni non ionizzanti”.

 

LE FONTI

Le principali sorgenti di CEM creati dall’uomo sono: gli elettrodotti (comprese le cabine di trasformazione), le antenne emittenti radio-tv, le stazioni radio-base (SRB) di telefonia mobile, gli elettrodomestici e i cavi elettrici interni alle pareti degli edifici.

Le fonti di elettrosmog si distinguono in sorgenti a bassa frequenza e ad alta ed altissima frequenza.

Bassa frequenza

La frequenza va da 0 a 100 KHz. Le sorgenti: elettrodotti, cabine di trasformazione ed elettrodomestici.

Alle basse frequenze non si hanno campi elettromagnetici che si propagano nello spazio, ma campi elettrici e campi magnetici, reciprocamente indipendenti, che rimangono localizzati in prossimità delle sorgenti che li hanno generati. L’intensità del campo diminuisce in maniera proporzionale alla distanza.

 

Alta frequenza

La frequenza va da 100 KHz a 300 GHz. Le sorgenti: antenne radiotelevisive, stazioni radio base per la telefonia cellulare, telefoni cellulari, impianti radar, microonde, radio amatori (CB), ponti radio.

Alle alte frequenze i campi elettrici e magnetici sono mantenuti correlati, l’esistenza dell’uno comporta l’esistenza dell’altro e congiuntamente costituiscono il “campo elettromagnetico”. Quest’ultimo ha la proprietà di propagarsi a distanze molto grandi dalla sorgente che lo ha generato. Quindi, ogni giorno siamo sottoposti a radiazioni elettromagnetiche; l’esigenza che si pone è quindi quella di comprendere fino a che punto l’ambiente che ci circonda e la nostra salute siano in grado di sopportare l’esposizione ai diversi campi elettromagnetici e quindi qual è il livello di esposizione accettabile.

Impianti fissi per telecomunicazioni

Un impianto di telecomunicazione è un sistema di antenne la cui funzione principale è quella di consentire la trasmissione di un segnale elettrico, contenente un’informazione, nello spazio aperto sotto forma di onda elettromagnetica.

Esistono due diverse metodologie di trasmissione:

-  di tipo broadcasting: da un punto emittente a molti punti riceventi, come accade per i ripetitori radiotelevisivi e le stazioni radio base della telefonia cellulare;

-  direttiva: da punto a punto, quella ad esempio dei ponti radio.

I ripetitori radiotelevisivi sono impianti broadcasting che hanno spesso potenze superiori al KW e che, secondo la loro quota di installazione, coprono bacini di utenza che interessano anche più province. Le emittenti radio televisive sono perciò le più critiche per quanto riguarda l’entità dei campi elettromagnetici e l’esposizione della popolazione.

Anche le stazioni radio base per telefonia mobile sono di tipo broadcasting, impiegano potenze di decine di Watt e di solito interessano aree di alcune centinaia di metri, massimo di qualche chilometro. Coprono in modo capillare tutto il territorio e si compongono di antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare e di antenne che ricevono il segnale trasmesso da quest’ultimo. La tecnologia impiegata può essere ETACS (il più “vecchio”, analogico, 900 Mhz), GSM (digitale, 900 MHz), DCS (digitale, 1800 MHz) o UMTS (il più recente, dati a 1900-2200 MHz, voce a 900-1800 MHz).

 

EFFETTI SULLA SALUTE

Riguardo agli effetti sulla salute, il problema è ancora aperto perché da parte del mondo scientifico e della ricerca vengono segnali non sempre univoci ed omogenei, come è invece il caso di altri tipi di inquinamento.

Anche in questo caso dobbiamo trattare separatamente le fonti di elettromagnetismo:

Per quanto riguarda le basse frequenze, i principali studi e quindi la maggior parte delle evidenze scientifiche sono relative ai possibili effetti a lungo termine associati all’esposizione di questo genere di campi.

Nel documento del National Institute for Environmental Health Sciences (Portier & Wolfe 1998), che effettua una valutazione di tali evidenze utilizzando i criteri proposti dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), emerge che esiste una evidenza limitata di cancerogenicità per la leucemia infantile in relazione all’esposizione residenziale ai campi di bassa frequenza e per la leucemia linfatica cronica in relazione all’esposizione professionale per valori superiori a 0,4 microtesla.

Sulla base di queste valutazioni i campi a bassa frequenza vengono classificati nella categoria dei “possibili cancerogeni” (gruppo 2B dello IARC).

Il dato epidemiologico non è stato ancora verificato e confermato dal nesso causale in laboratorio, soprattutto per la mancata comprensione del meccanismo biologico coinvolto. Tuttavia a meno che studi futuri indichino che i riscontri sinora osservati siano dovuti al caso, rimane la possibilità che esposizioni intense e prolungate a campi magnetici a bassa frequenza possano accrescere il rischio di leucemia infantile. I risultati degli studi sinora condotti concorrono comunque a sostenere che si adotti come valore di attenzione 0,5 microtesla.

Per le alte ed altissime frequenze si conoscono con certezza soltanto gli effetti dovuti all’aumento di temperatura che si sviluppa quando questi campi magnetici agiscono a breve distanza. Gli studi degli effetti a lungo termine sulla popolazione ad oggi disponibili sono da considerarsi insufficienti in numero, qualità, consistenza o potenza statistica, per poter permettere conclusioni relativamente alla presenza o assenza di un’associazione causale tra l’esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l’insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

“Tuttavia questi studi rappresentano già una base di dati sufficienti per giustificare l’adozione di politiche cautelative”. Questa la conclusione che si legge nel documento congiunto redatto dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, che proprio per la mancanza di elementi di valutazione attendibili dei possibili effetti a lungo termine associati con queste frequenze a fronte di un continuo e crescente aumento dell’esposizione per lo sviluppo in atto del sistema delle telecomunicazioni, raccomanda di utilizzare il principio cautelativo per la definizione di regole e strategie per minimizzare i livelli di esposizione della popolazione a questo tipo di inquinamento.

 

COSA FARE IN CASO DI ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTROMAGNETICI A RISCHIO

Rivolgersi al circolo locale di Legambiente per ulteriori informazioni.

Qualunque richiesta di informazione da parte di cittadini ad enti pubblici deve essere redatta in base alla legge sulla trasparenza (241/90) che obbliga l’ente a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.

In particolare le informazioni in materia ambientale, come quelle sull’elettromagnetismo, sono disciplinate dal decreto legislativo 39/97, il quale sancisce che chiunque (senza la necessità di dimostrare un particolare interesse) ha diritto di accesso alle informazioni relative all’ambiente. L’accesso può essere negato dalle pubbliche autorità solo nei casi tassativamente indicati dal decreto, per i quali è comunque previsto l’obbligo di motivazione del diniego. Il decreto prevede che il procedimento di accesso si concluda entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta.

Il Dossier informa sulle azioni da intraprendere nei casi di:

-  presenza di un elettrodotto nelle vicinanze di un’abitazione, un ufficio, una scuola, un ospedale, ecc.;

-  stazione radio base per telefonia cellulare non ancora installata;

-  presenza di una stazione radio per telefonia cellulare e/o di una stazione radio-tv nelle vicinanze di un’abitazione, un ufficio, una scuola, un ospedale, etc.

N.B. Le installazioni possono avvenire anche tramite il “silenzio assenso”, confermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza del 21 gennaio 2005, n. 100 che ribadisce che il procedimento autorizzatorio, che subordina l'installazione ad un'autorizzazione "silenzio assenso" o ad una Dia, per gli impianti con potenza inferiore ai 20 W, contiene ed assorbe la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento.

 

COSA DOVREBBE FARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ?

- censire gli impianti per telefonia cellulare e radio – tv presenti sul territorio;

- elencare i procedimenti concessori ed autorizzatori pendenti presso l'ufficio tecnico del Comune;

- individuare le proprietà immobiliari comunali ritenute “idonee” ad ospitare gli impianti di telefonia relativi alla tecnologia GSM e DCS e UMTS;

- dare incarico all’ARPA o all’ISPESL, di effettuare il monitoraggio per vedere come è distribuito il campo elettrico nella città e se ci sono punti in cui si superano i limiti previsti dal nuovo D.P.C.M. del 8 luglio 2003 (attuativo della Legge Quadro n. 36/2001 e che ha riconfermato il limite di campo elettrico di 6 V/m);

- redigere catasto degli impianti esistenti sulla base del censimento;

- convocare i gestori della telefonia cellulare (Tim, Wind, H3G, Vodafone) per conoscere le loro esigenze di copertura sul territorio comunale;

- convocare i gestori delle emittenti radiotelevisive e cercare di delocalizzare fuori dalla città i loro ripetitori, che maggiormente contribuiscono all'innalzamento del campo elettrico, invitandoli a adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting);

- sentire il parere e le proposte delle associazioni e dei comitati

- elaborare un regolamento con relativo P.I.C. ( piano di installazione comunale);

- presentare la bozza del regolamento, il relativo P.I.C. e il monitoraggio in Consiglio comunale, meglio se monotematico, ma anche alla cittadinanza e alle associazioni ambientaliste attraverso un dibattito pubblico per arrivare alla definitiva approvazione.

 

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

ART. 32 DELLA COSTITUZIONE: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (…)”.

LEGGE 22 FEBBRAIO 2001 N. 36: è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Uno dei punti più importanti di questa Legge è l’introduzione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, che implica l’adozione di un insieme di regole finalizzate ad impedire un possibile danno futuro, prendendo in considerazione rischi tuttora non del tutto accertati. La Legge prevedeva la promulgazione di due decreti attuativi, per stabilire limiti di esposizione validi per tutto il territorio, approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 8 Luglio 2003:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 G.U. n. 199

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (alta frequenza).

(Da notare che il valore di attenzione riportato nella Tabella 2 dell’allegato B equivale al valore dell’obiettivo di qualità, quindi non si può affermare che questo DPCM risponda al principio di Minimizzazione così come stabilito nell’art. 1 lettera c della legge quadro.)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 G.U. n. 200

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (bassa frequenza).

 

La Legge Quadro e i Decreti del 8 Luglio 2003 eliminano per le basse frequenze le distanze minime dagli edifici, previsti nella precedente normativa.

Il controllo spetta alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa) o ai Presidi multizonali di prevenzione (Pmp) o alle Aziende sanitarie locali (Asl).

In ogni caso una specifica responsabilità ricade sul Sindaco come massimo ufficiale sanitario nel territorio comunale, mentre negli ambienti di lavoro la competenza è dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 1 Agosto 2003 n. 259 “ CODICE DELLE COMUNICAZIONI

ELETTRONICHE” pubblicato G. U. del 15 Settembre 2003 n. 214.

Attraverso questo provvedimento legislativo viene assegnato agli enti Locali il potere autorizzatorio in materia di “installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili”.

Tale autorizzazione viene rilasciata (fatto salvo ogni valutazione del Comune, sotto il profilo urbanistico), previo accertamento da parte dell’Arpa, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Nel caso in cui l’Ente Locale ritenga di esprimere il proprio parere negativo al rilascio della autorizzazione all’istallazione di stazioni radio base la stessa dovrà essere motivata.

PROTOCOLLO D’INTESA TRA ANCI E IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Siglato il 17 Dicembre 2003 tra il Ministero delle Comunicazioni e ANCI (Associazione nazionale comuni Italiani):

Impegni del Ministero delle comunicazioni;

1. costituzione del catasto nazionale e di un tavolo tecnico di confronto

2. attivazione di progetti di monitoraggio nazionale

3. promuovere modalità e innovazione tecnologica

4. supporto finanziario alle iniziative dell’ Anci di divulgazione e supporto tecnico ai comuni

5. promuovere e sostenere protocolli d’intesa tra i singoli comuni e i gestori

Impegni dell’Anci;

1. divulgazione del protocollo

2. costituzione di un gruppo tecnico di supporto ai comuni

Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante – “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.

Legge 16 gennaio 2003 n. 5 – “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.

REGOLAMENTO COMUNALE

Secondo l’art. 8 comma 6 della Legge quadro 36/2002: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Un modo per difendersi dalle esposizioni ai campi elettromagnetici è quello di installare le stazioni radio base in maniera organica e razionale, al fine di minimizzare le esposizioni e rispettare il Principio di Precauzione. Per questo motivo Legambiente ha preparato un modello di regolamento comunale che può essere proposto all’amministrazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PROPOSTO DA LEGAMBIENTE

E’ diretto al corretto insediamento urbanistico degli impianti e a minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. Si basa su due principi fondamentali: Principio di precauzione e Principio di cautela e di minimizzazione dell’esposizione. Prevede, tra l’altro, l’istituzione del CATASTO DEGLI IMPIANTI, la ZONIZZAZIONE del territorio in zone NON COMPATIBILI, SENSIBILI e COMPATIBILI soggette a regolamentazione diversa; fissa i presupposti per il rilascio del permesso di costruzione e per la messa in esercizio dell’impianto e le modalità dei controlli.

Nota: ogni Comune ha le proprie peculiarità, il regolamento proposto da Legambiente è da considerarsi solo un canovaccio, da modificare in base alle esigenze del comune e alle caratteristiche del territorio preso in esame e dopo aver consultato le eventuali leggi regionali.


 

BUONE ABITUDINI

·        Non tenere il cellulare acceso vicino al corpo, in tasca o appeso tramite laccio, neanche durante le ore di riposo

·        Estrarre l’antenna del cellulare durante la conversazione, se presente

·        Alternare spesso l’orecchio durante i colloqui

·        Non tenere il cellulare acceso in ambienti ospedalieri o dove sono presenti apparecchiature elettromedicali

·        Limitare l’uso del cellulare ai bambini

·        Utilizzare sempre l’auricolare durante le conversazioni telefoniche

·        Non installare e non tenere inutilmente accesi, nelle camere da letto o in ambienti domestici a lunga permanenza, apparecchi elettrici in grande numero

·        Non disporre un letto adiacente ad una parete divisoria nella quale siano posti elettrodomestici, come frigorifero, televisore, forni a microonde

·        Nell’uso del pc stare almeno ad una distanza di 60cm dal video e prendersi pause allontanandosi dalla fonte

·        Non sostare con il corpo troppo vicino al forno a microonde in funzione e proibire ai bimbi di osservarlo troppo da vicino

 

da IL PICCOLO di sabato 11 novembre 2006